La normativa stabilisce che Equitalia non può procedere al pignoramento di una casa se questa è la prima abitazione del debitore e il debito non supera i 20mila euro. Ma la neo nata Agenzia delle Entrate Riscossione può comunque procedere all’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile del debitore, che a sua volta ha a disposizione vari strumenti per richiedere la cancellazione dell’ipoteca.
Prima di poter procedere all’iscrizione dell’ipoteca, l’agenzia di riscossione deve comunicare al debitore il cosiddetto “preavviso di ipoteca” e inviarlo a pagare le somme entro trenta giorni. In mancato pagamento si procede all’iscrizione della ipoteca.
Ma anche in questo caso, il contribuente non è privo di mezzi per opporsi all’ipoteca e chiederne la cancellazione. Il contribuente inanzittutto in caso di difficoltà finanziarie puo’ presentare all’Agenzia un’istanza di rateazione delle somme dovute al fine di evitare la ipoteca (rateazione ordinaria di 72 ore o straordinaria di 120 rate). Ma anche in caso di mancato accoglimento dell’istanza e dell’iscrizione dell’ipoteca, ci sono vari strumenti per impugnare l’iscrizione.
Difetto di motivazione
Assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento
Omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento/accertamento
mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge
prescrizione o decadenza del diritto di credito del fisco
un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
una sospensione concessa dal giudice oppure una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore
un pagamento effettuato in data anteriore alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore
Fonte: idealista.it
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