Brevissime da Immobiliare SanSecondo : COS’E’ E COME FUNZIONA IL RENT TO BUY
La Legge 164/2014, art. 23, ha disciplinato i contratti che prevedono la formula rent to buy o affitto con riscatto. E’ quindi possibile stipulare un contratto di affitto che si trasformerà in una compravendita trascorso un determinato periodo.
Come funziona?
L’affitto con riscatto si compone di due momenti:
* Il contratto di affitto: in questi contratti il canone di locazione è più alto del normale prezzo di mercato perché una parte viene accantonata quale “acconto prezzo”. Più alta sarà la quota accantonata, minore sarà la durata del contratto e inferiore la somma da versare al rogito. Inoltre il futuro acquirente può immediatamente abitare nell’immobile.
* Il preliminare di compravendita (compromesso) di futura vendita, in genere, dopo 3/5 anni. Il preliminare deve essere registrato e trascritto presso i registri immobiliari. Alla sottoscrizione del compromesso il futuro acquirente versa una somma a titolo di caparra che andrà a sommarsi con le quote accantonate con il contratto di affitto.
Trascorso il termine pattuito le parti procedono alla normale compravendita notarile con il versamento del saldo prezzo ovvero la differenza fra quanto già versato – acconto prezzo e caparra – e il prezzo pattuito con il compromesso.
Quando conviene accedere a questa soluzione?
Quando, non si ha il capitale iniziale da sommare al mutuo o non si può accedere al mutuo immediatamente oppure quando si prevede di stabilizzare la propria situazione lavorativa in pochi anni.
Quali sono i costi?
Le imposte legate al possesso dell’immobile restano a carico del proprietario come nei contratti di locazione.
Alla trascrizione preliminare di compravendita provvede il Notaio e le spese inerenti sono a carico dell’acquirente come in tutte compravendita.
Come tutelare le parti?
La trascrizione del preliminare rende pubblica “la prenotazione dell’immobile da parte dell’acquirente” e lo tutela dal rischio di pignoramenti e iscrizioni di ipoteche sull’immobile durante il periodo di locazione. La trascrizione ha, per legge, la durata massima di 10 anni.
Il contratto di locazione, regolamenta secondo legge, il rapporto locatore inquilino.
E’, naturalmente, indispensabile prevedere nel preliminare il caso di inadempienza e/o rinuncia all’acquisto o qualora fosse richiesta una proroga oppure fosse possibile all’acquirente anticipare la data del rogito.
Giova, infine, tener presente che, nei casi di rinuncia all’acquisto o mancato pagamento dei canoni, l’iter dello sfratto è sostituito dalla più rapida procedura di “rilascio del bene”.
L’Immobiliare San Secondo mette a disposizione della clientela la propria competenza e professionalità avvalendosi della collaborazione di esperti Tecnici abilitati, Legali e Notai.
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